Prevenzione Incendi

Studio Tecnico Mocchetti

Prevenzione Incendi

La prevenzione incendi è un insieme di norme, applicazioni ed azioni che portano a rendere l’organismo edilizio, le attività produttive, commerciali, di deposito e altre, adeguate a limitare il più possibile il rischio di incendio.
La sicurezza è rivolta alla tutela delle persone, delle cose e dell’ambiente.
La normativa riporta un elenco di circa 80 tipologie di attività a rischio soggette alle norme di prevenzione incendi.
Ciò non esclude le attività, non soggette a tale normativa, dal rispettare le direttive di carattere generale o specifiche.

Cos'è la SCIA

La segnalazione certificata di inizio attività, SCIA, è il documento che sostituisce il vecchio certificato di prevenzione incendi CPI, ed è il documento prodotto ai comandi provinciali dei vigili del fuoco.
SCIA attesta che l'attività soggetta ai controlli, ha gli idonei requisiti in materia di prevenzione e protezione nell'eventualità di incendi.
I titolari delle attività soggette ai controlli dei vigili del fuoco devono presentare apposita domanda e produrre la documentazione tecnica richiesta, predisposta da tecnici abilitati e iscritti alle liste del Ministero degli Interni ex Legge 818/84.

La durata della SCIA

La validità del CPI è calcolata in funzione del tipo di attività soggetta.

Il rinnovo della SCIA

Alla scadenza del certificato, il titolare dell’attività, inoltra un'istanza al comando provinciale dei vigili del fuoco allegando un dichiarazione di situazione non mutata rispetto al certificato in scadenza il quale la inoltrerà al comando provinciale VVF.
Nel caso siano presenti impianti con rilevanza, ai fini della prevenzione incendi, occorre allegare una o più asseverazioni, redatte da tecnici abilitati, che certificano l’efficienza e la funzionalità degli impianti stessi.

Le sanzioni

Sono previste, a carico del titolare dell’attività che non presenta una domanda o una segnalazione pur avendone l’obbligo, sanzioni penali previste dal decreto legislativo 139/2006.

Dopo il rilascio

Dopo il rilascio della SCIA il responsabile dell' attività è tenuto ad osservare e a fare osservare le limitazioni, i divieti e le condizioni di esercizio indicate nel certificato stesso e a curare il mantenimento dell'efficienza dei sistemi, dispositivi e delle attrezzature finalizzate alla prevenzione incendi.
Qualsiasi variazione sostanziale della situazione riscontrata al momento del sopralluogo, determina la decadenza della validità del SCIA.

Il nuovo decreto

Il DPR 151 del 2011, regolamento recante semplificazione in materia di prevenzione incendi entrato in vigore il 7 ottobre dello scorso anno, ha apportato modifiche ai comportamenti delle aziende interessate agli adempimenti che regolamenta.

Le aziende interessate

Il nuovo decreto ha proposto un elenco rivisto di attività a rischio che ne include circa 80 tipologie suddivise per categorie di rischio:

  • categoria A – attività con rischi minori;
  • categoria B – attività con rischi medi;
  • categoria C – attività con rischi elevati.

Alcune attività sono state accorpate rispetto al vecchio elenco, altre sono incluse in virtù di una variazione dei limiti che interessano la detenzione di materiale infiammabile piuttosto che il calcolo dei metri quadri o le presenze in azienda e altre sono state escluse.
I procedimenti interessano quelle aziende che svolgono attività tali per cui possono essere inquadrate nell’Allegato I dello stesso decreto elencando le attività che presentano un rischio.
Sono presenti i depositi di sostanze infiammabili e combustibili, gli stabilimenti che le producono o le lavorano, le attività che gestiscono sostanze instabili o sostanze esplosive fino ai luoghi ritenuti a rischio per densità di affollamento, tipo teatri e ospedali, dove il rischio d’incendio è legato soprattutto alla potenziale perdita di vite umane.

Nuove attività assogettate e attività escluse

Tra le attività incluse nel nuovo elenco ci sono anche i club privati, le grandi stazioni ferroviarie o marittime, le attività di demolizione di veicoli, i grandi complessi del settore terziario e le strutture turistico ricettive all’aria aperta, come i campeggi, che hanno tempo fino a ottobre 2012 per adeguarsi alle nuove disposizioni.
Le attività non più presenti nell’Allegato I invece sono ad esempio attività legate ai vani ascensori, montacarichi, e stabilimenti per la produzione di pellicole cinematografiche fermo restando che la quantità di materiale combustibile non superi i limiti previsti.
Per alcune categorie, i limiti precedentemente fissati hanno subito delle variazioni.
Queste modifiche hanno l’effetto di rendere assoggettate alcune attività prima esenti, come le aziende con persone tra 300 e 500 persone, e di rendere esenti alcune attività prima assoggettate come i locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1.000 mq, i quali sono assoggettati solo se detengono quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5000 kg.

Nuovità del DPR 151/11

Un cambiamento importante interessa l’ex certificato di prevenzione incendi.
Dove prima, l’inizio di una nuova attività doveva essere preceduto dal benestare dei Vigili del Fuoco, col nuovo decreto, per le aziende che rientrano nella categoria A è sufficiente presentare la documentazione necessaria a fine lavori per iniziare l’attività.
Le aziende invece che rientrano nelle categorie B e C devono presentare una documentazione di progetto e ottenere l'approvazione a procedere alla sua realizzazione da parte del comando dei vigili del fuoco.
In una fase successiva, le attività che rientrano nella Categoria B, potranno essere soggette ad una verifica a campione da parte del comando mentre quelle della categoria C saranno verificate tutte.
La segnalazione di inizio attività viene denominata SCIA.
I tempi di risposta da parte del Comando dei Vigili dei Fuoco dalla presentazione dei progetti si sono ridotti a 60 giorni e l’attività di controllo non è più condizionante per l’inizio dell’attività.
In ultimo, vengono introdotti il nulla osta di fattibilità e le verifiche in corso d’opera che possono essere richiesti al comando dei vigili del fuoco dietro pagamento del servizio. modifiche hanno l’effetto di rendere assoggettate alcune attività prima esenti, come le aziende con persone tra 300 e 500 persone, e di rendere esenti alcune attività prima assoggettate come i locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1.000 mq, i quali sono assoggettati solo se detengono quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5000 kg.